Legge annuale per il mercato e la concorrenza
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 la legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (allegata).
La legge è composta da un articolo suddiviso in 192 commi ed è entrata in vigore il 29 agosto 2017. Il provvedimento introduce numerose novità in tema di: assicurazioni, fondi pensione, comunicazioni, pagamenti digitali, Poste, energia, ambiente, banche, avvocati, notai, ingegneri, odontoiatri, farmacie, trasporti, turismo.
Tra le diverse norme di potenziale interesse si segnala all’articolo 1, il comma 47 che al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l’acquisto di biglietti per l’accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il comma 100, al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti amplia la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale.
Il comma 167 dispone che le regioni prevedano nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l’obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all’utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
In materia di beni culturali il comma 175, alla lettera f), modifica il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevedendo, tra l’altro, una specifica norma relativa al registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza per le operazioni che devono essere annotate giornalmente da coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 (categorie di beni culturali). La norma introdotta all’articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 prevede che il registro sia tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente. Il registro deve essere diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l’attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all’ufficio di esportazione.