Vi inviamo la circolare appena pubblicata dall’Agenzia delle Entrate n. 35/E che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).
circolare_welfare_aziendale_ n. 35 del 4 novembre 2022
Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che dalla lettura della relazione illustrativa del DL n. 115/2022 emerge la volontà del legislatore di “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.
Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).
Con riguardo all’ambito soggettivo, viene chiarito, altresì, che tale disposizione si applica sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente, sia ai soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
Infine, si riconosce una semplificazione degli oneri documentali richiesti per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (ammettendo al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR).