INTERROGAZIONI, discusse in Commissione
14.3 Commissione Finanze (VI) – Accesso ai dati completi delle fatture elettroniche per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale – Interrogazione a risposta immediata n. 5-05612 Martinciglio (M5S)
(Discussione)
(Testo della risposta)
Nella seduta di martedì 30 marzo, la Sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra, ha risposto all’Interrogazione in oggetto nei seguenti termini:” Con il documento in esame, l’Onorevole interrogante evidenzia che la fattura elettronica obbligatoria si è rivelata particolarmente utile per il contrasto all’evasione, e che dall’indagine conoscitiva sulla «Riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e su altri aspetti del sistema tributario» è emersa l’esigenza di potenziare, a tal fine, gli strumenti di raccolta dati.
Pertanto, l’Onorevole chiede al Ministro dell’economia e delle finanze, l’attuazione, in armonia con la normativa sulla privacy, dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019.
Tale norma prevede la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi ai fini dell’azione di controllo da parte della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
L’Onorevole interrogante ritiene, infatti, che per una più importante azione di contrasto all’evasione – ai fini del potenziamento degli strumenti di controllo e dell’analisi del rischio da parte dell’Agenzia dell’entrate e della Guardia di finanza – sia importante non solo l’accesso ai cosiddetti dati fattura ma anche alle informazioni concernenti la natura, la quantità e la qualità del bene ceduto e della prestazione resa.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria ha consentito all’Amministrazione finanziaria di incrementare il proprio patrimonio informativo per effettuare mirate analisi di rischio, dirette a prevenire e reprimere i più rilevanti fenomeni di evasione fiscale e di frode.
Incrociando i dati della fatturazione elettronica obbligatoria con quelli dell’Anagrafe Tributaria e di altri applicativi informatici è infatti possibile individuare, in modo molto più agevole e tempestivo, i soggetti a rischio nonché ricostruire le filiere commerciali e risalire ai beneficiari ultimi dei sistemi di frode.
Tale misura ha inoltre ridotto sensibilmente il tempo necessario all’Amministrazione finanziaria per «intercettare» gli indizi tipici di una frode, evitando in tal modo che le condotte illecite si protraggano ulteriormente arrecando danni consistenti all’Erario.
Al riguardo, la «Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contribuiva», allegata alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, a riprova delle potenzialità sottese allo strumento in rassegna, ha confermato l’esistenza di un «nesso causale» tra l’incremento del gettito IVA e l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, come attestato dalle analisi, di tipo macro e micro, svolte dalla Commissione incaricata. In particolare, l’effetto positivo sulla compliance dei contribuenti viene stimato in un extra-gettito, nel 2019, ricompreso tra 1,7 e 2,1 miliardi di euro.
L’Onorevole interrogante evidenzia che un ulteriore impulso all’azione di contrasto all’evasione fiscale potrebbe, inoltre, derivare dall’attuazione – in armonia con la normativa sulla privacy – dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124/2019, che ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, prevedendo la memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per l’utilizzazione:
a. nell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza;
b. nelle attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni, come disciplinato dal richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019, consentirebbe di ridurre sensibilmente il lasso temporale tra la realizzazione della frode e la risposta dell’Amministrazione finanziaria.
In relazione all’applicazione della citata disposizione è opportuna una preventiva definizione delle misure di garanzia e di sicurezza idonee ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.
A tal proposito giova preliminarmente osservare che la normativa sulla tutela dei dati personali si pone come tema centrale nel contesto del fisco digitale.
La normativa fiscale e, più in generale, l’attività della pubblica amministrazione non può naturalmente prescindere dal rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, introdotta in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la quale prevede (articolo n. 1 del decreto legislativo n. 196 del 2003, come successivamente modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 1019) che il trattamento dei dati personali deve avvenire secondo «…le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, … nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona». Tale normativa costituisce, pertanto, un parametro di legittimità della normativa interna e impone che questa sia ispirata ai principi di necessità e proporzionalità.
Ciò emerge con chiarezza dal già citato articolo 14 del DL. 124 del 2019 il quale dispone che «la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono tenute ad adottare, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, tutte le necessarie misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Il Garante per la protezione dei dati personali si è più volte espresso in maniera critica in merito ad alcune previsioni contenute nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate concernenti le regole tecniche relative all’emissione e alla conservazione delle fatture elettroniche (Provvedimenti del 18 novembre 2018, del 20 dicembre 2018 e parere del 9 luglio 2020).
Il Garante, in particolare, ha ritenuto «sproporzionata la memorizzazione di dati non fiscalmente rilevanti e inerenti la descrizione delle prestazioni fornite.». L’Agenzia delle Entrate può procedere, pertanto, alla memorizzazione dei soli dati riportati nel file XML della fattura elettronica, necessari per i controlli automatizzati, i cosiddetti «dati fattura» (utili ad esempio incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione dei dati relativi alla descrizione della natura, qualità e quantità del bene o servizio oggetto di fattura.
Deve, altresì, evidenziarsi che il legislatore è intervenuto sul tema con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020); il comma 681 dell’articolo 1 ha modificato il decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), precisando che, ai fini di tale normativa deve essere compreso, tra i rilevanti obiettivi di interesse pubblico anche quello di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale.
Tanto premesso, stante l’importanza dei dati della fatturazione elettronica per le azioni di controllo dell’Amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate ha avviato un confronto tecnico con il Garante della protezione dei dati personali ai fini dell’emanazione di un provvedimento attuativo del suddetto articolo 14 del decreto-legge n. 124/2019, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 679/2016 UE (GDPR). In attesa della definizione del provvedimento, l’Agenzia mantiene memorizzati i file delle fatture elettroniche trasmesse e ricevute attraverso Sdi al solo fine di renderle disponibili in consultazione agli operatori IVA titolari delle stesse che hanno aderito allo specifico servizio.”
L’On. Martinciglio (M5S), si è dichiarata soddisfatta di aver appreso dell’avvio di un confronto tecnico fra l’Agenzia delle entrate e il Garante della protezione dei dati personali finalizzato all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019. Ha assicurato quindi che vigilerà per verificare che il confronto tecnico giunga rapidamente a una soluzione che possa valorizzare il patrimonio informativo acquisito dall’amministrazione finanziaria attraverso la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.