Industria 4.0.: circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico

Si allega la circolare dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017, “Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. ‘super ammortamento’ e introduzione del c.d. ‘iper ammortamento’”, unitamente al relativo comunicato stampa.

La circolare composta da 110 pagine, suddivisa in tre parti ed una appendice, fornisce importanti chiarimenti sull’applicazione dei benefici relativi al super ammortamento e all’iper ammortamento, misure previste dalla legge di bilancio 2017 la quale ha previsto:

  • la proroga del super ammortamento sugli acquisti di beni strumentali avvenuti entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018;
  • l’introduzione di una maggiorazione del 150% (iper ammortamento) sul costo di acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2017 e consegnati entro il 30 giugno 2018;
  • l’introduzione di una maggiorazione del 40% sul costo di acquisto beni strumentali immateriali (alcuni software, sistemi IT e attività di system integration) per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento.

Nella circolare, tra l’altro, vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali: si fa presente che nella “Terza parte: linee guida tecniche all’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 232 del 2016” al n. 14 (pag. 92 della circolare) sono indicati i beni immateriali, con alcuni commenti a supporto della corretta interpretazione, oggetto della misura del super ammortamento. La circolare precisa (pag. 56) che nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello sviluppo economico limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate (ad esempio, si chiede se un determinato software sia ammissibile all’agevolazione).