Con il messaggio dell’INPS n. 2998 del 30 luglio 2020, “Soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disposta in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Verifica della regolarità contributiva ai sensi all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, l’Istituto ha specificato le fattispecie in riferimento alle quali è possibile applicare le disposizioni, introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), che hanno disposto la proroga del termine di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) fino al 29 ottobre 2020.
La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo decreto-legge, con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della stessa legge n. 77/2020. Il comma 1 del citato articolo 81, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disponendo che la proroga di validità ivi disciplinata trovasse applicazione per tutti i documenti indicati nel medesimo comma 2 “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”. La soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i Durc On Line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.