Il Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito nella legge  n. 215/2021, nell’ambito delle modifiche all’art. 14 del Dlgs 81/2008, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione nel caso di impiego di “lavoratori autonomi occasionali”, con il dichiarato fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

In realtà, il legislatore inserisce il lavoro autonomo occasionale irregolare tra i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività previsto nel medesimo art. 14.

Per prevenire il ricorso illecito a tale figura contrattuale, dunque, la norma introduce l’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’INL prima l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori, da effettuarsi mediante SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che, in realtà, riguarda la comunicazione del lavoro intermittente).

Si tratta di un obbligo sanzionato in via amministrativa in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La disposizione prevede che il provvedimento di sospensione  venga adottato quando il personale ispettivo rilevi “almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero  inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Al di là di altre criticità interpretative, il generico riferimento al concetto di lavoro autonomo occasionale,  la presenza di numerose ipotesi già regolate da altre disposizioni specifiche e la necessità di valutare la coerenza della estensione della norma al lavoro intellettuale, ha indotto Confindustria, insieme ad altre associazioni di categoria, a sollecitare i necessari chiarimenti in merito alla reale portata della norma.

L’Ispettorato del lavoro, con due note dell’11 e del 27 gennaio 2022[1], ha formulato, d’intesa con il Ministero del lavoro, alcune importanti precisazioni, tutte nel senso limitativo rappresentato da Confindustria.

Nella nota dell’11 gennaio 2022, inoltre, l’INL ripercorre gli aspetti procedurali delle modalità e della tempistica della comunicazione.

Nel rinviare, quindi, alla lettura delle due note, elenchiamo le principali ipotesi escluse dall’ambito di applicazione della norma:

  1. le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, sono escluse, peraltro sono già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (convertito da L. n. 608/1996)
  1. sono esclusi i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto
  1. restano escluse le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame
  1. sono esclusi i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro”
  1. gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n. 29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”. Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale
  1. le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022). Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”
  1. la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale è esclusa in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, in termini analoghi rispetto a quanto indicato al n. 6
  1. la pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001
  1. i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi in quanto,  come chiarito con la nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli artt. 2229 e ss. c.c. In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi
  1.  le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947
  1. le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali non devono assolvere all’obbligo nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa
  1. l’obbligo comunicazionale non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro
  1. gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale non sono tenuti all’obbligo comunicazionale ove non organizzati in forma di impresa in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito al precedente punto 9
  1. l’adempimento di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro in quanto, di per sé, il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui al punto 9

Richiamiamo, infine, l’attenzione sul fatto che, in entrambe le note, si evidenzia che le ipotesi indicate “potranno essere integrate sulla base di eventuali ulteriori questioni che dovessero essere rappresentate”.