Sono state definite le procedure che dal 1° settembre 2022 dovranno essere seguite dalle aziende che vorranno avvalersi del lavoro agile.
Dal 1° settembre 2022 il datore di lavoro che vorrà avvalersi del lavoro agile dovrà provvedere alla trasmissione telematica di un modello, allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2022, n. 149 (allegato), contenente i dati essenziali, anche a fini INAIL.
Riepilogando in breve la nuova disciplina sulla materia, si osserva che con la conversione del decreto-legge Semplificazioni (decreto-legge n. 73 del 2022) viene meno il periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile, regole adottate per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Con le nuove disposizioni, dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi ai nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Sempre su nuove recenti disposizioni sul lavoro agile si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 105 del 2022, attuando la direttiva UE n. 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha disposto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste provenienti dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
Da ultimo, come sopra anticipato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all’allegato
2, che costituiscono parte integrante del decreto. Il modulo di cui all’allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, https://servizi.lavoro.gov.it.
Il decreto dispone che restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Il decreto, che si allega, è pubblicato nell’apposita sezione di pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente URL: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è poi tornato sul tema con il comunicato del 26 agosto 2022 pubblicato sul proprio sito internet. Con quel comunicato il Ministero informa che ai fini della piena operatività della nuova procedura, dovuta all’adeguamento dei sistemi informatici, in fase di prima applicazione delle nuove modalità l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Il Ministero riepiloga che con il decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.
A tal fine, dopo aver ricordato che per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, rammentare che tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto ministeriale.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Link: