Istruzioni operative per la sperimentazione del Processo amministrativo telematico
Facendo seguito a quanto previsto dal decreto 12 settembre 2016 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2016), che si allega, sono state pubblicate le istruzioni operative per la sperimentazione del Processo amministrativo telematico (PAT), sperimentazione che partirà il 10 ottobre 2016 per concludersi il 30 novembre 2016.
Si riportano di seguito le istruzioni operative pubblicate nel sito web della Giustizia amministrativa (https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4144450)
“ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PAT (10 ottobre-30 novembre 2016)
Gli avvocati, dopo aver depositato presso l’Ufficio Ricevimento ricorsi (di un Tar o del CdS) l’atto introduttivo del giudizio, correlato dai relativi documenti e istanze, devono provvedere a inviare in via telematica il modulo “deposito ricorsi” completo di tutti gli atti in formato digitale già prodotti in formato cartaceo.
Al ricorso depositato con modalità cartacea viene attribuito il protocollo Agid.
Con il deposito in formato digitale al ricorso depositato in cartaceo è assegnato il numero di R.G. che il sistema attribuisce al deposito informatico.
Si rammenta che, nella fase di sperimentazione, ai fini della tempestività del deposito si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo Agid del deposito cartaceo.
Sul Portale dell’Avvocato la visualizzazione dei dati relativi alla data di deposito del ricorso cartaceo e al protocollo Agid è resa disponibile:
1) nell’elenco dei ricorsi depositati;
2) nel dettaglio fascicolo relativo ai ricorsi patrocinati nel quale sono riportate le informazioni sugli estremi del deposito cartaceo insieme a quelle sulla data di deposito.
Tali informazioni saranno rese disponibili anche dopo la fase di sperimentazione, per conservare traccia dell’effettiva data giuridica di deposito del ricorso.
Anche gli atti successivi al ricorso devono essere depositati in formato digitale, avvalendosi dell’apposito modulo, subito dopo il deposito cartaceo.
Anche ai fini della tempestività di tali atti si fa esclusivo riferimento alla data di protocollo del deposito cartaceo.”.