L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020, “Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Vendite Delivery – commercio elettronico indiretto – memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”, che si allega, ha fornito chiarimenti in tema di Vendite Delivery, commercio elettronico indiretto e memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

L’Agenzia delle entrate ha evidenziato che in caso di “Vendite Delivery”, rientrando nel commercio elettronico indiretto, tali operazioni sono assimilabili alle vendite per corrispondenza; pertanto esse non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione), né sono soggette all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro.

La risposta dell’Agenzia delle entrate spiega inoltre le peculiarità del “commercio elettronico indiretto”.