Riduzione contributiva per le imprese che applicano contratti di solidarietà

Si allega il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le modalità di richiesta della riduzione contributiva (di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510), spettante alle aziende che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

La misura della riduzione è pari al 35 per cento della contribuzione posta a carico del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori interessati ad una contrazione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.

La durata dell’agevolazione, riconosciuta su istanza presentata dall’azienda, è fissata in 24 mesi.