Legge europea 2017
Si allega la legge 20 novembre 2017, n. 167, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017.
La legge europea 2017, composta da 30 articoli, modifica o integra disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo.
Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti: la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 4); la giustizia e la sicurezza (articoli 5 e 6); la fiscalità (articoli da 7 a 10); il lavoro (articolo 11); la tutela della salute (articoli da 12 a 15); la tutela dell’ambiente (articoli da 16 a 18); l’energia e le fonti rinnovabili (articoli da 19 a 21); altre disposizioni (articoli da 22 a 30).
Evidenziando solo quelle di maggior diretto interesse si osserva quanto segue.
L’articolo 2 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari – in presenza dei presupposti di legittimità ivi enunciati – per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi. Attribuisce inoltre alla medesima Autorità il potere di disciplinare con proprio regolamento la procedura per l’adozione del provvedimento cautelare e per la proposizione e la decisione del reclamo contro di esso nonché l’individuazione delle misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate.
L’articolo 13 attiene all’organizzazione della banca dati degli equidi, per adeguarla alle normative europee sopraggiunte. Ai sensi del comma 1 il Ministero della salute organizza e gestisce l’anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Il comma 2 dispone che entro 180 giorni un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, definisca le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell’anagrafe degli equidi. Per il comma 3, alla data del decreto è abrogato il comma 15 dell’articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 200.
L’articolo 24 stabilisce in settantadue mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci a fronte delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale.
L’articolo 28 modifica il codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) onde prevedere che il titolare del trattamento dei dati possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di soggetti pubblici e privati e che possa autorizzare il riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici.
L’articolo 29 assegna al Garante per la protezione dei dati personali un contributo aggiuntivo di 1,4 milioni di euro, a decorrere dal 2018, per “assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante”, nonché per svolgere gli accresciuti compiti derivanti dalla cooperazione fra autorità di protezione di dati entro l’Unione europea.