Si allega il messaggio dell’INPS n. 2968 del 27 luglio 2020, “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 25, rubricato “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19”. Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio (TFS-TFR). Imponibile contributivo.”.
Il messaggio chiarisce le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo ai fini delle prestazioni di TFS/TFR del congedo COVID 19’ per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L’indennità è corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche e costituisce reddito da lavoro dipendente.