Fatturazione elettronica: emendamenti approvati il 27 novembre dall’Assemblea del Senato

 

10.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ”il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

        01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»

10.800

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.».