Fatturazione elettronica: emendamenti approvati al decreto-leggen. 119 del 2018

 
Emendamenti 10.100 (testo 2), 10.0.100 approvati

10.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ”il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: ”Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

        01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

10.0.100

IL RELATORE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari)

        1. Per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».