Decreto-legge sulla stabilità finanziaria – Golden power

Si allega il testo del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, coordinato con la legge di conversione 20 maggio 2019, n. 41 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2019.

Si evidenzia che l’articolo 1 contiene modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, finalizzate ad aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Viene affermato che i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G costituiscono, attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, essendo pertanto soggetti all’eventuale esercizio dei poteri di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni indicati al comma 2.

Il comma 2 stabilisce infatti l’assoggettamento a notifica (di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto legge n. 21 del 2012) per contratti o accordi, qualora stipulati con soggetti esterni all’Unione europea, che abbiano ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; altresì soggette a notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione. L’impresa deve notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull’atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l’eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all’impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l’operazione può essere effettuata.