L’INPS con il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, “Proroga delle misure di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 (esonero per l’occupazione giovanile), da 16 a 19 (esonero per l’occupazione femminile) e da 161 a 168 (c.d. Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili” ha comunicato che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C (2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Di conseguenza, i benefici del bonus assunzioni giovani under 36, donne e decontribuzione Sud potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.
Si allega il messaggio dell’INPS n. 403 del 26 gennaio 2022.