E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2022 la circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale 21 aprile 2022, n. 4336, “Attuazione dell’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica”. 

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede che, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in Ucraina, le medesime amministrazioni procedano tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso.

La circolare è volta ad indicare le categorie di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica per le quali le pubbliche amministrazioni dovranno procedere a diversificazione ai sensi dell’art. 29, del decreto-legge n. 21 del 2022.

Si allega la circolare.