E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (allegato), “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento è composto da 6 articoli ed intende disciplinare in modo sistematico le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

L’articolo 1 (misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) prevede la possibilità di applicare, in parte o su tutto il territorio nazionale, per un massimo di 30 giorni, reiterabili, fino al 31 luglio 2020, alcune misure secondo principi di adeguatezza e proporzionalità da valutarsi in base al rischio, tra cui:

·         limitazione della circolazione delle persone, salvo motivi lavorativi, d’urgenza, di salute o altre ragioni specifiche;

·         chiusura degli spazi pubblici;

·         divieto di allontanamento o ingresso da o in zone designate;

·         limitazione o divieto di riunioni o assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

·         limitazione o sospensione di manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;

·         sospensione di attività congressuali e convegnistiche;

·         possibilità di disporre la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone (anche pubblico) e di merci, in qualsiasi modalità;

·         sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e di ogni altro genere di corso o prova d’esame;

·         sospensione di viaggi d’istruzione, di scambio culturale e di gite di ogni genere;

·         limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle PA;

·         limitazione o sospensione delle attività commerciali ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, da espletarsi con modalità idonee;

·         limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico, compresi bar e ristoranti;

·         limitazione o sospensione di ogni attività d’impresa o attività professionale o autonoma con possibile fermo di servizi di pubblica necessità laddove non sia possibile rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie;

·         limitazione di fiere o mercati salvo quelli di generi alimentari;

·         previsione di lavoro agile anche in deroga;

·         eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui sopra, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate;

·         per la durata dell’emergenza, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui sopra, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del Prefetto assunto dopo avere sentito le parti sociali interessate. 

L’articolo 2 (attuazione delle misure di contenimento) dispone che:

·         le misure di cui sopra siano da adottare tramite uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti, I Presidenti delle Regioni interessate ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. I DPCM possono essere adottati anche su proposta dei Presidenti delle Regioni, in caso di emergenza localizzata, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in caso di emergenza su tutto il territorio, sono sentiti i Ministri competenti. Per i profili tecnico-scientifici e le altre valutazioni, le misure sono adottate sentito il Comitato tecnico scientifico della Protezione civile.

·         in attesa dei DPCM, in casi di necessità e urgenza le misure possono essere adottate con Ordinanza del Ministro della salute;

·         sono fatti salvi gli effetti e i termini dei provvedimenti precedenti all’entrata in vigore di questo provvedimento. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni;

·         per gli atti anzidetti, che in ogni caso sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, i termini di controllo della Corte dei Conti sono dimezzati;

·         i provvedimenti così emanati sono pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla pubblicazione. Il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

L’articolo 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) afferma che:

·         le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento possono adottare nel proprio territorio una o più delle misure di cui l’articolo 1, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica;

·         i Sindaci non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

L’articolo 4 (Sanzioni e controlli) contiene la disciplina delle sanzioni relative alla trasgressione delle misure di cui all’art. 1, tra cui, come sanzioni accessorie per le attività produttive e commerciali, la chiusura dell’attività o dell’esercizio tra 5 e 30 giorni. 

L’articolo 5 (Disposizioni finali) abroga:

·         il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 (riguardante l’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente a decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti);

·         l’articolo 35 (relativo a al divieto o all’inefficacia di ordinanze sindacali dirette a fronteggiare l’emergenza) del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 

L’articolo 6 (Entrata in vigore) dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia dal 26 marzo 2020.