E’ all’esame delle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, in sede referente, il disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (A.C. n. 3431).
Relatori in Commissione: sono l’on. Daniela Torto, per la Commissione V Bilancio e Tesoro, e l’on. Simona Bordonali, per la Commissione I Affari Costituzionali. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto.
Nei prossimi numeri di Notizie Flash si darà conto degli eventuali emendamenti di interesse, ancora non pubblicati.
Per quanto riguarda le norme contenute nel decreto-legge relative alla informatizzazione si evidenziano le seguenti.
L’articolo 16, al comma 1, per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle seguenti disposizioni:
- l’articolo 221, comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento. Resta ferma la possibilità, per il capo dell’ufficio, di autorizzare il deposito con modalità non telematica quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista un’indifferibile urgenza;
- l’articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. In particolare, la disposizione prorogata prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Sono scanditi i tempi della comunicazione da parte del giudice delle modalità telematiche ed è data possibilità alle parti di chiedere comunque la trattazione orale;
- l’articolo 221, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all’obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche;
- l’articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (articolo 475 del codice di procedura civile), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.
Per quanto riguarda il processo penale, il medesimo comma 1 dell’articolo 16 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l’efficacia delle seguenti disposizioni:
- l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto. In particolare, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Il giudice può procedere, mediante i suddetti collegamenti da remoto anche all’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. L’individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto è rimessa ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L’articolo 14, commi 1 e 2, reca disposizioni relative all’acquisizione dei servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 istituisce una Commissione che, entro il 31 marzo 2022, deve individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell’acquisizione di tali servizi. Tenuto conto di ciò, il comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, la durata dei contratti per l’acquisizione dei medesimi servizi stipulati con le agenzie di stampa.