Emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori misure – Lavoro agile in sei Regioni prorogato fino al 15 marzo 2020

Si allega il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Il provvedimento in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, adotta all’articolo 1 ulteriori misure di contenimento del contagio.

All’articolo 2 relativo al lavoro agile detta disposizioni per la gestione semplificata dello smart working in sei Regioni al fine di aiutare imprese e professionisti a gestire le difficoltà organizzative dovute all’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’articolo 2 afferma che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. L’articolo 3 (Applicazione del lavoro agile) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.