Decreto-legge con le misure urgenti in materia finanziaria
Si allega il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 95 del 24 aprile 2017 – Supplemento ordinario n. 20. Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge, composto da 67 articoli, realizza la correzione dei conti pubblici.
Il provvedimento contiene numerose disposizioni relative al contrasto dell’evasione fiscale: norme sull’IVA (c.d. split payment), modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, contrasto alle indebite compensazioni, locazioni brevi, accise sui tabacchi, giochi.
Il decreto-legge reca norme in materia di giustizia tributaria e disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Proprio sul contenimento della spesa pubblica si evidenziano le norme dell’articolo 12 sulla rimodulazione delle risorse stanziate per il credito d’imposta concesso alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e procedure indicate dall’articolo 1, commi da 98 a 107 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per effetto della nuova disposizione le risorse sono rimodulate passando da 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a 507 milioni di euro per l’anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Il decreto-legge riporta al Titolo II disposizioni in materia di enti territoriali, tra le quali si segnalano quelle dell’articolo 29, sui flussi informatici delle prestazioni farmaceutiche.
Il Titolo III contiene ulteriori interventi in favore delle zone terremotate. Tra queste misure vi è l’istituzione della zona franca urbana nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.
Il Titolo IV riporta misure urgenti per il rilancio economico e sociale, suddivise in misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture (Capo I) e misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti (Capo II). Tra queste ultime misure si segnalano, in particolare, i seguenti articoli:
-
articolo 54 (Documento unico di regolarità contributiva);
-
articolo 55 (Premi di produttività): per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro viene ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
-
articolo 56 (Patent box): dal campo di applicazione del patent box sono esclusi i marchi d’impresa. Le disposizioni sul patent box è ora previsto che si applichino anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.
Il Capo III del medesimo Titolo IV contiene norme per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di eventi sportivi; il Capo IV, infine, riporta le disposizioni in materia di servizi.