Decreto-legge in materia fiscale Si allega il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016. Il provvedimento, composto da 16 articoli ripartiti in 5 capi, è collegato al disegno di legge di bilancio per il 2017 che deve ancora essere trasmesso al Parlamento (quest’anno l’iter di approvazione partirà dalla Camera dei deputati) ed assieme ad esso costituisce la manovra economica per il 2017. Si riepilogano di seguito alcune misure contenute nel decreto-legge (il cui disegno di legge di conversione dovrebbe essere presentato alla Camera dei deputati). Soppressione di Equitalia (articolo 1) A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione Da tale data l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto un nuovo ente pubblico economico, appositamente istituito denominato “Agenzia delle entrate‐Riscossione” sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. Nell’articolo 1 vi sono disposizioni organizzative per la costituzione ed il funzionamento del nuovo ente che sarà presieduto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. Disposizioni in materia di riscossione locale (articolo 2) Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali potranno continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. In ogni caso entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l’affidamento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. Potenziamento della riscossione (articolo 3) Il decreto fiscale prevede anche un potenziamento della riscossione con la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere e utilizzare ai fini della riscossione le banche dati e le informazioni già in uso presso l’Agenzia delle Entrate. Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione (articolo 4) Al fine di garantire il recupero dell’evasione il decreto modifica il decreto-legge n. 78 del 2010, sostituendo l’articolo 21 ed introducendo l’articolo 21-bis, in materia di comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Viene ora disposto che i soggetti passivi trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni con l’indicazione dei soggetti coinvolti, dei dati della fattura, della base imponibile, dell’aliquota, dell’imposta e della tipologia dell’operazione. Inoltre i soggetti passivi devono trasmettere altresì una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito. L’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli esiti derivanti dalla coerenza tra i dati delle fatture e le comunicazioni delle liquidazioni, potendo così il contribuente, nel caso di risultato difforme da quello comunicato, fornire chiarimenti o versare quanto dovuto con l’istituto del ravvedimento operoso. L’articolo 4 del decreto-legge, introduce anche l’articolo 21-ter al decreto-legge n. 78 del 2010, concernente il credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico. E’ infatti disposto che dal 1° gennaio 2017, al fine di agevolare le nuove comunicazioni, per soggetti in attività nel 2017, è attribuito per una sola volta per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d’imposta pari a 100 euro. Il credito spetta ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro. E’ inoltre previsto per i soggetti che inviano i dati delle fatture un ulteriore credito d’imposta di 50 euro. Nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica una sanzione pari a 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Modificando il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è disposto che dal 1° aprile 2017, divengono obbligatorie la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento di questo obbligo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Potranno essere stabiliti termini differiti, in relazione alle caratteristiche dei distributori automatici rispetto al 1° aprile 2017, per l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Sono poi modificate le disposizioni dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relative al deposito IVA. L’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro entro 15 giorni dall’estrazione. * * * Il decreto-legge contiene inoltre norme sulla dichiarazione integrativa a favore (articolo 5), definizione agevolata (articolo 6), riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate (articolo 7), nonché il finanziamento del Fondo occupazione (articolo 8), missione sanitario in Libia e missione delle Nazioni Unite UNSMIL, finanziamento investimenti FS (articolo 10), misure urgenti per il trasporto regionale (articolo 11), misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza (articolo 12), rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell’agroalimentare (articolo 13), potenziamento per il tax credit per il cinema e l’audiovisivo (articolo 14), disposizioni finanziarie (articolo 15).