Modalità di identificazione dei soggetti destinatari dello split payment
Si allega il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 luglio 2017, “Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017.
Il provvedimento modifica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015), come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015), e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017).
Più precisamente il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 luglio 2017, in commento, modifica le modalità di identificazione dei soggetti destinatari del c.d. split payment, meccanismo introdotto dalla legge n. 190 del 2014 che ha introdotto l’articolo 17-ter nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 luglio 2017 prevedono che dal 1° luglio 2017, devono essere fatturate con lo split payment le forniture rese nei confronti anche delle Pubbliche Amministrazioni e delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Tuttavia il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 luglio 2017, dispone che per identificare le Pubbliche Amministrazioni non si deve fare riferimento all’apposito elenco del conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT, bensì alle Pubbliche Amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.
Altra modifica riguarda le società quotate: viene previsto che il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze pubblichi l’elenco definitivo delle società assoggettate allo split payment nell’anno successivo, senza necessità di un’approvazione del medesimo elenco formalizzata con decreto.
Il decreto contiene infine una clausola di salvaguardia. Infatti viene disposto che per tener conto degli eventuali comportamenti pregressi già in linea con le disposizioni in essere a tale data, sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno adottato lo split payment per le fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si sia verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data della pubblicazione.