Disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 all’esame della Camera dei deputati
E’ stata avviata oggi dall’Assemblea della Camera dei deputati l’esame del disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020” (A.C. n. 2757).
Il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, come approvato dall’Assemblea del Senato il 29 ottobre 2020 e non modificato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 38 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei.
L’articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.
In particolare, rispetto al testo originario è stato modificato il Titolo della legge in «Delegazione europea 2019-2020», al fine di inserirvi il riferimento all’anno in corso, e sono stati inseriti nove nuovi articoli, dal 21 al 29. Tali articoli riguardano l’uso delle informazioni finanziarie nelle indagini (articolo 21), la riduzione dell’incidenza dei prodotti di plastica nell’ambiente (articolo 22), la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’UE (articolo 23); la sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (articolo 24), la cartolarizzazione (articolo 25), l’emissione di obbligazioni garantite (articolo 26), la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (articolo 27), i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (articolo 28) e l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (articolo 29). Inoltre, sempre rispetto al testo originario sono state inserite nell’Allegato A sei direttive, concernenti la vigilanza prudenziale, l’emissione di obbligazioni garantite, il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il sistema generale delle accise, gli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese. È stata, altresì, soppressa dal citato Allegato la direttiva relativa all’inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell’Unione, poiché già attuata dalla legge di bilancio 2020.
Più in dettaglio, l’articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nel citato allegato A, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l’estensione della delega anche all’attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell’articolato. Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi e ai criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio, come di consueto, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nell’adozione dei decreti legislativi, il Governo dovrà tenere altresì conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19 (cosiddetta «clausola Covid»).
L’articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
L’articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). La direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi on demand e le piattaforme di condivisione video, rafforzando la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio, promuovendo le produzioni europee e garantendo l’indipendenza dell’Autorità di regolamentazione del settore. La norma è stata modificata nel corso dell’esame al Senato, nell’ottica di una maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l’utilizzo dei media per la diffusione di fake news, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.
L’articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità.
L’articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L’articolo 6 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci, garantendo alle medesime autorità l’indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all’interno della propria giurisdizione.
L’articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.
L’articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull’esercizio del diritto d’autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di servizi online accessori a determinati tipi di programmi radiotelevisivi, nonché l’agevolazione della ritrasmissione di determinati programmi televisivi e radiofonici provenienti da altri Stati membri, effettuata da soggetti diversi rispetto all’organismo di diffusione che ha emesso la trasmissione iniziale. A tal fine, la direttiva provvede a estendere il principio del «paese d’origine» ai servizi online accessori, nonché a introdurre l’obbligo di gestione collettiva per i diritti di ritrasmissione.
L’articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale.
L’articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/878, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (Capital Requirements Directive – CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR), che insieme definiscono un sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.
L’articolo 11 detta i princìpi e criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione. Le citate direttive BRRD e SRMR definiscono un sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie.
L’articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, in coordinamento con quelle per la promozione delle fonti rinnovabili. Sottolinea in particolare, che la direttiva ha l’obiettivo di promuovere l’accesso ai mercati dell’energia elettrica, lo sviluppo dell’autoconsumo e la diffusione dei sistemi di accumulo, tra cui quelli di ricarica dei veicoli elettrici. L’attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge in esame, concernenti la medesima materia.
L’articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, volti ad apportare modifiche al TUF al fine di facilitare la vendita e la gestione transfrontaliera dei fondi d’investimento e favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento. I
L’articolo 14 delega il Governo all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili, che fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, si prevede a livello nazionale il riordino, alla luce del regolamento, della materia della sanità animale, attualmente disciplinata in maniera disorganica.
L’articolo 15 fornisce la delega per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/745, concernente i dispositivi medici – come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, che ne ha differito i termini di decorrenza al fine di fronteggiare l’emergenza COVID19 –, e al regolamento 2017/746, concernente i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare benefici alla salute dei cittadini.
L’articolo 16 fornisce la delega per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
L’articolo 17 fornisce la delega per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e sulle conversioni valutarie. In particolare, si prevede la definizione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle commissioni valutarie, limitandone l’applicabilità ai casi carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d’Italia.
L’articolo 18 fornisce la delega per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica. In particolare, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia designato quale «autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza», con compiti di certificazione, di controllo della conformità dei prodotti, di rilascio e di revoca dei certificati europei. Si prevede inoltre la definizione del sistema delle sanzioni applicabili.
L’articolo 19 prevede la delega per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica. L’attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.
L’articolo 20 fornisce la delega per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), un prodotto pensionistico individuale di previdenza complementare ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate su base europea.
L’articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.
L’articolo 22 reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
L’articolo 23 reca i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. whistleblowing), al fine di valorizzare e dare uniformità a normative nazionali sul tema, attualmente assai eterogenee o frammentarie.
L’articolo 24 reca principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il «rischio di sostenibilità» è riferito alla sensibilità del valore dell’investimento all’ipotesi del verificarsi di eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance. L’obiettivo del regolamento è quello di rafforzare la protezione per gli investitori finali e migliorare l’informativa a loro destinata, anche nel caso di acquisti transfrontalieri.
L’articolo 25 reca princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/20.
L’articolo 26 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite.
L’articolo 27 reca princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.
L’articolo 28 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.
L’articolo 29 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
L’articolo riproduce l’illustrazione presente nel sito web della Camera dei deputati al seguente link:
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/la-legge-di-delegazione-europea-2019-2020.html.