E’ stata emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali la circolare n. 38 del 21 ottobre 2022, “Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Adeguamento alla legge del 30 dicembre 2021 n. 234 entro il 31 dicembre 2022”.
Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) e successive modifiche e integrazioni ha interessato anche la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
La materia è stata illustrata con le circolari n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 18 del 1° febbraio 2022 e n. 76 del 30 giugno 2022 dell’INPS, oltre che con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022 del medesimo Istituto previdenziale.
In relazione alle innovazioni recate dall’impianto normativo di riferimento, la legge n. 234 del 2021 ha assegnato ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio, per adeguarsi alle nuove disposizioni, che scade il 31 dicembre 2022.
La data del 31 dicembre 2022 stabilita per l’adeguamento dei fondi di solidarietà innanzi citati si applica a tutti i fondi di solidarietà che necessitano di adeguamento, compresi quelli più recentemente costituiti.
La circolare n. 38 del Ministero del lavoro fornisce un riepilogo sistematico degli obblighi di adeguamento posti dalla riforma e delle conseguenti indicazioni operative.
Si allega la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 38 del 21 ottobre 2022.