L’INPS ha emanato il messaggio n. 1230 del 23 marzo 2022, “Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Differimento del periodo transitorio”.
Con il messaggio viene prorogata fino al 30 aprile la possibilità per i datori di lavoro di continuare ad utilizzare i modelli SR41 in luogo della nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), nonché dell’assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso UniEmens-Cig. La scelta, tra il modello Uniemens-Cig e la vecchia modalità viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Il messaggio chiarisce che l’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi è fino al 30 aprile 2022. Di conseguenza, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Si allega il messaggio n. 1230 del 23 marzo 2022.