Relativamente alla procedura di notifica, riepiloghiamo di seguito l’attuale funzionamento e le proposte di revisione.
Come funziona adesso la procedura di notifica:
- l’art. 9 della Direttiva servizi stabilisce che gli SM possono subordinare l’accesso a un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione, per es. quando esiste un motivo di interesse generale.
- L’art. 15 della stessa direttiva prevede che gli SM devono notificare alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che introducono nuovi regimi di autorizzazione, al fine di verificare che questi siano conformi al diritto della UE e cioè siano non discriminatori, proporzionali e necessari.
- La Commissione comunica queste disposizioni agli altri SM ed entro 3 mesi si pronuncerà sulla compatibilità della nuova disposizione con le norme del mercato interno.
- In questi 3 mesi lo SM può comunque approvare il nuovo provvedimento.
- Nel caso in cui la Commissione giudichi incompatibile il nuovo provvedimento con le norme del diritto UE, con decisione chiede allo SM di non adottare quella disposizioni o per sopprimerla se già adottata.
Cosa prevede la nuova Direttiva:
La direttiva proposta ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza della procedura di notifica e migliorare la qualità e il contenuto delle notifiche presentate. Secondo la Commissione una procedura di notifica più efficace, efficiente e coerente potrà impedire l’introduzione di regimi di autorizzazione discriminatori, ingiustificati e sproporzionati al fine di aumentare la concorrenza nel mercato interno.
- La proposta di Direttiva introduce un sistema di consultazione di durata trimestrale sulle notifiche dei provvedimenti che prevedono regimi di autorizzazione per la prestazione dei servizi in uno SM.
- La consultazione coinvolge lo SM notificante, la Commissione e gli altri SM.
- Nei primi due mesi dalla notifica, Commissione e SM possono inviare osservazioni allo SM notificante il quale dovrà rispondere spiegando se e come terrà conto delle osservazioni o perché non le considera fondate. Se non ci sono osservazioni il termine di consultazione decade immediatamente.
- Prima della scadenza dei tre mesi, la Commissione può inviare allo SM notificante una segnalazione in cui evidenza le proprie preoccupazioni sulla compatibilità del nuovo provvedimento con la direttiva servizi. L’invio della segnalazione impedisce allo SM notificante di adottare la misura per i 3 mesi successivi.
- nel caso sia stata effettuata la segnalazione, entro i successivi 3 mesi (in totale 6 mesi dal giorno della notifica) la Commissione può adottare una decisione con cui dichiara l’incompatibilità del progetto con la Direttiva servizi e quindi chiede allo SM notificante di non adottare la misura.
La seconda iniziativa è relativa all’introduzione di un service e-card per semplificare l’espletamento delle procedure amministrative necessarie per fornire i propri servizi negli altri Stati dell’Unione. Attraverso l’introduzione di questa e-card, si vuole implementare una procedura elettronica che faciliti i prestatori di servizi alle imprese e di servizi di costruzione a espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi in uno dei paesi della Unione Europea. I prestatori di servizi potranno rivolgersi, nella propria lingua, a un interlocutore unico nel proprio paese, il quale dopo aver verificato i dati necessari li trasmetterà allo Stato membro ospitante. Come già avviene, solo quest’ultimo ha il potere di applicare le disposizioni regolamentari nazionali e di decidere se il richiedente potrà offrire servizi sul suo territorio. L’e-card non pregiudica gli attuali obblighi dei datori di lavoro né i diritti dei lavoratori.
L’e-card ha carattere meramente volontario, quindi non sussiste alcun obbligo per i prestatori di dotarsi di questo strumento, che peraltro si applicherà ai settori già disciplinati dalla Direttiva 2006/123/EC (considerando 8 della Proposta di Reg.), con l’esclusione di quelli tenuti fuori dall’ambito di applicazione della stessa Direttiva, come i servizi economici di interesse generale, finanziari, di comunicazione elettronica, dei trasporti e porti, sanitari e audiovisi.
Inoltre, l’e-card si avvarrà del sistema già esistente Internal Market Information System (IMI), uno strumento informatico di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che facilita lo scambio di informazioni, tra le singole autorità nazionali e tra queste e la Commissione, necessarie a consentire la libera circolazione anche dei servizi nel mercato interno.
Sull’e-card la Commissione ha chiarito che:
– i prestatori di servizi, per avere l’e-card, dovranno fornire tutte le informazioni necessarie che attestino la conformità alle regole del proprio paese; al fine di accettare la prestazione dell’attività, il paese ospitante potrà richiedere informazioni aggiuntive nonché documenti che certifichino la veridicità delle informazioni inviate. A tal fine saranno creati dei moduli standardizzati che potranno essere compilati online, in lingue differenti, utili anche a conoscere le regole di ogni paese ospitante.
– L’e-card una volta rilasciata è valida per sempre, ma il prestatore dovrà aggiornare le informazioni nel caso di eventuali cambiamenti della propria posizione.
– Il paese ospitante potrà rifiutare la e-card di un paese estero perché rimarrà sovrano nel decidere sia quali informazioni richiedere sia di rifiutare un servizio. Potrà anche decidere di cambiare le proprie regole di ingresso e, in questo caso, dovrà informare i detentori delle e-card già considerati idonei a prestare la propria attività nel suo paese.
Rimangono dei dubbi circa il costo di questo strumento e quindi se siano previste delle ulteriori tasse per l’implementazione del sistema, sebbene la Commissione abbia specificato che il nuovo strumento sarà finanziato tramite l’IMI.
In allegato troverete i dettegli del pacchetto proposto.
Restando in attesa di vostre eventuali proposte e contributi, inviamo i migliori saluti.