Si allega il messaggio dell’INPS n. 2902 del 21 luglio 2020, avente ad oggetto “Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione al 31 agosto 2020 del periodo di fruibilità della prestazione (legge 17 luglio 2020, n. 77). Estensione del periodo di fruizione”.
Considerando che la legge 17 luglio 2020, n. 77 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto Rilancio) ha esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni, e che ha inoltre introdotto la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a far tempo dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della medesima legge di conversione), il messaggio dell’INPS n. 2902 del 21 luglio 2020 comunica che l’applicazione disponibile sul sito internet dell’Istituto per presentare la domanda di congedo COVID-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata, per consentire la richiesta di periodi fino alla data del 31 agosto 2020.
Saranno successivamente fornite le indicazioni per la presentazione della domanda di congedo COVID-19 in modalità oraria. A tal proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.