Circolare INPS sull’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate: decontribuzione Sud
Si allega la circolare dell’INPS n. 33 del 22 febbraio 2021, “Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti”.
L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo: in particolare, essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. Con la circolare n. 33 del 2021, l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.