E’ stato emanato dall’INPS il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, “Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (greenpass) ai sensi del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 ottobre 2021 – Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante ‘Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19’. Procedura Greenpass50+”.

Il messaggio ricorda che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, pubblicato nella G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021, sono state compiutamente definiti i dettagli tecnici e le modalità di utilizzo delle soluzioni informatiche per la verifica automatizzata delle Certificazioni verdi COVID-19, da realizzare tramite diverse modalità di integrazione con la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 17 giugno 2021. A tale scopo, l’articolo 13, comma 10, del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che “il Ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H, che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della PN-DGC”.

In particolare, per tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, è stato previsto un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente la verifica asincrona del Certificato verde Covid-19 con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta. In base al paragrafo 3.2 dell’Allegato H al DPCM 12 ottobre 2021, le attività di verifica devono essere “effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile”. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche, l’interessato non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità e quindi il sistema di rilevazione delle presenze non consenta l’accesso, lo stesso ha comunque “diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile descritta nell’Allegato B, paragrafo 4” del Decreto (VerificaC19) (art. 13, comma 15, del DPCM 17 giugno 2021). Pertanto, sul proprio sito internet, l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, il summenzionato servizio che prevede tre distinte fasi:

  • la prima, di accreditamento, in cui i datori del lavoro, potranno accreditare l’azienda al servizio di verifica del green-pass ed indicare i c.d. “Verificatori”, che verificheranno il possesso del green-pass;
  • la seconda, elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • la terza, di verifica, in cui i “Verificatori” accederanno al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.