Decreto legislativo sui controlli sull’agricoltura biologica
Si allega il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2018.
Il decreto legislativo in conformità alla normativa dell’Unione europea, contiene i principi e le disposizioni per l’armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Per quanto concerne le norme di maggior diretto interesse si osserva che:
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l’articolo 6, comma 2, afferma: “Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di controllo sono assolti attraverso l’inserimento delle relative informazioni nei servizi informatici disponibili nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché della banca dati costituita ai sensi dell’articolo 5, comma 12”;
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l’allegato 2 prevede che l’organismo debba dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede, dotazioni tecniche – informatiche) nella regione dove svolge attività di controllo e certificazione su almeno cento operatori.