Si allega il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020.

Le disposizioni del decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

Il decreto ridefinisce per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021 le scadenze di versamento dell’imposta di bollo, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

L’articolo 1 del decreto modifica le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, mentre l’articolo 2 contiene procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni.

L’imposta deve essere pagata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (non più, quindi, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre). La nuova scadenza riguarda le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre; per le fatture del secondo trimestre, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Altra scadenza è prevista in due casi specifici.