Disegno di legge di bilancio 2018

Il disegno di legge di bilancio 2018 è in via di approvazione alla Camera dei deputati. Ieri è stata votata la fiducia questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Approvato dal Senato) (C. 4768-A/R), nel testo predisposto dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea.

Si allega il testo approvato il 21 dicembre 2017 dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), di fatto diventerà legge (si veda la colonna di destra), dopo che con ogni probabilità domani, 23 dicembre 2017, il Senato approverà definitivamente la legge. Nella versione finale i commi dell’articolo 1 saranno rinumerati, ma il contenuto è quello della colonna di destra del testo allegato.

Per una illustrazione complessiva delle disposizioni di interesse sulla legge di bilancio 2018 si rinvia ad una successiva nota, limitandoci in questa sede a due tematiche. 

Fatturazione elettronica

Con riferimento alle disposizioni sulla fatturazione elettronica, la Camera ha apportato alcune importanti modificazioni che di seguito si evidenziano. Per la lettura complessiva delle norme si rinvia alla lettura dei commi da 509 a 513.

La Camera ha introdotto una disposizione affinché al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Gli operatori economici potranno avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il decreto ministeriale previsto al comma 2, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I soggetti passivi di cui al comma 3, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015,  trasmetteranno telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Viene inoltre disposto che a decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi siano obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini graduali per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.


 

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Nella legge di bilancio tra le numerosissime norme accolte sono state anche introdotte le disposizioni sul disegno di legge recante disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, approvato dalla Camera e ora all’esame del Senato (si vedano commi da 508-bis a 509 sexies, numerazione provvisoria). 

Si dispone che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

          a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

          b) strumenti di pagamento elettronico;

          c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

          d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni. Gli obblighi e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.