Si allega la circolare dell’INPS n. 105 del 18 settembre 2020, “Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”.
Con la predetta circolare l’Istituto fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. decreto Agosto). L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato con esclusione di quello agricolo. Il beneficio può essere fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale.
L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con la circolare n. 105 si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
La circolare evidenzia: i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, l’assetto e la misura dell’esonero, le condizioni di spettanza dell’esonero, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre misure.
Come è noto nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, all’articolo 3, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione. In particolare, il suddetto articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge. Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti. L’applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
La circolare preannuncia inoltre che con apposito messaggio, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della predetta misura di legge, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.