Convertito in legge il decreto di proroga di termini

L’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il 20 settembre 2018 il ddl n. 717-B, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 

Si allega il testo della legge di conversione che sarà promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Si allega altresì per consentire la lettura il testo del decreto-legge iniziale.

Il testo, rispetto al decreto-legge, presenta diverse modifiche. All’articolo 1 sono stati introdotti due commi: il comma 2-bis proroga al 30 giugno 2019 il termine entro cui diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni; il comma 2-ter dispone l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per redigere linee guida per la revisione dell’ordinamento di Province e Città metropolitane, il superamento dell’obbligo di gestione associata di funzioni, la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili dei Comuni. Sono stati, inoltre, modificati due commi relativi ai piani di riequilibrio finanziario degli enti locali. In particolare, il comma 2-quater stabilisce che, qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato rispetto al piano originario, la verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi debba essere effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. All’articolo 6 sono stati soppressi i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dal Senato, riguardanti la durata del servizio del personale scolastico destinato all’estero. È stato soppresso anche il comma 3-quinquies dell’articolo 6 sulla facoltà, per i docenti che avevano conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017-2018, di inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Il comma 3-quater, nel testo riformulato dalla Camera, fissa al 10 marzo 2019 il termine per presentare – presso i servizi educativi per l’infanzia, le scuole e i centri di formazione professionale – la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie per i minori. Il comma 3-sexies introdotto all’articolo 6 fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l’utilizzo delle risorse stanziate per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. I commi 3-septies e 3-octies introdotti all’articolo 6 differiscono al 1° settembre 2019 il termine di entrata in vigore delle disposizioni in base alle quali, per l’ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, sarebbero stati necessari la partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI e lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro. Il comma 2-septies introdotto all’articolo 9 rifinanzia di 5 milioni la spesa per contributi per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il nuovo articolo 9-quater amplia, per il 2018, le possibili destinazioni delle risorse per trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità in deroga, consentendone l’impiego anche in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi. Il comma 1-bis dell’articolo 11, inserito nel corso dell’esame al Senato e modificato alla Camera dei deputati, estende l’operatività del Fondo per l’erogazione di misure di ristoro anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’arbitro per le controversie finanziarie (ACF). All’articolo 13 è stato soppresso il comma 1-ter sulla disciplina degli spazi finanziari attribuiti alle Regioni.