Decreto-legge in materia finanziaria

 

Si riporta il link ove è possibile reperire il testo del disegno di legge A.C. n. 4741, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, c.d. decreto-legge in materia finanziaria:

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0056470&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=4741-e-sede=-e-tipo=

Il disegno di legge è stato approvato il 16 novembre 2017, dall’Assemblea del Senato, avendo approvato la fiducia sul maxiemendamento 1.900 (testo corretto) al disegno di legge A.S. n. 2942. 

La data di scadenza del decreto-legge è il 15 dicembre 2017.

Il provvedimento – che come è noto è collegato alla manovra economica – introduce alcune novità tra le quali: l’estensione della rottamazione anche a chi non ne ha beneficiato in passato (ruoli 2000-2016), la disapplicazione in determinate condizioni delle sanzioni per lo spesometro, l’equo compenso per tutti i professionisti, la possibilità di accedere al bonus pubblicità anche da parte delle testate on line, la fatturazione dei servizi telefonici con cadenza mensile.

Di seguito si riportano alcune novità contenute nel testo approvato dal Senato relative allo spesometro e alla firma digitale per le imprese.

Spesometro

Le disposizioni approvate relativamente alle modifiche apportate alla normativa sullo spesometro prevedono:

  • la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018;
  • la facoltà dei contribuenti a trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura;
  • al posto dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata;
  • l’esonero per le Amministrazioni pubbliche dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • l’esonero per i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto di 7.000 euro, costituito per almeno due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli (articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), situati nelle zone di montagna.

Infine, con una modifica di coordinamento all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015, si applica la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (in luogo del comma 1 nel testo vigente) in caso di trasmissione di dati incompleti o inesatti da parte dei soggetti passivi IVA che abbiano optato per l’uso del Sistema di Interscambio.

Firma digitale per le imprese

Viene introdotta una disposizione per estendere la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione di:

  • atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
  • atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
  • contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).

L’utilizzo della firma digitale deve avvenire nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.