Prodotti e tecnologie a duplice uso: procedure di autorizzazione all’esportazione

 

Si allega lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, che approvato, in prima deliberazione, dal Consiglio dei Ministri il 15 settembre 2017 è stato trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 457).

Il provvedimento è costituito da 24 articoli ed intende adeguare l’ordinamento interno a quello dell’Unione europeo e a quello internazionale sulla materia.

Il decreto determina la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il provvedimento prevede che per prestare servizi di intermediazione o di esportazione di prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti inseriti in apposite liste, l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica individuale. Viene poi introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta “licenza zero”, presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi dell’Unione europea, che attesta che un determinato bene potrà essere liberamente esportato. Allo stesso modo, viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a beni non presenti nelle liste la “clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, che consente all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di massa. Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico.

Tra i vari articoli si segnala l’articolo 6 che riguarda i trasferimenti intangibili. Viene disposto che i progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell’Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del decreto. Tra le modalità di trasferimento intangibile rientra anche l’accesso ai server e la condivisione delle informazioni. La nuova normativa impone alcuni mezzi di salvaguardia e tracciabilità ai soggetti che intendono utilizzare l’accesso ai server e la condivisione delle informazioni come modalità di trasferimento intangibile al fine di consentire all’Autorità competente adeguate verifiche.