Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

 

Si allega il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, “Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018.

Il provvedimento, che definisce le modalità attuative della disciplina in materia di Gruppo IVA, stabilisce che, in fase di prima applicazione, qualora la dichiarazione sia presentata entro il 15 novembre 2018, la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA abbia effetto a partire dal 2019.

Il Gruppo IVA può essere costituito unicamente da soggetti che esercitano arte o professione, attività d’impresa, all’interno del territorio dello Stato tra i quali sussiste un vincolo di carattere economico, finanziario e organizzativo che deve sussistere “al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione”.

La costituzione del Gruppo dovrà essere presentata in modalità telematica, da parte del rappresentante del gruppo. La dichiarazione di costituzione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano al Gruppo.

Al Gruppo IVA verrà associato uno specifico numero di partita IVA (al quale viene associato ogni partecipante) che dovrà essere riportato all’interno delle dichiarazioni e all’interno di ogni atto oppure comunicazione che attiene all’applicazione dell’imposta in esame.