Lo scorso 3 gennaio è stato pubblicato il cosiddetto “decreto correttivo” in tema di radiazioni ionizzanti: D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme  fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023).

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 18 gennaio.

Sin dalla pubblicazione del Decreto di recepimento delle direttive nel 2020, come Confindustria, abbiamo segnalato ai Ministeri competenti numerose criticità sorte e possibili modifiche, al fine di una corretta e agevole applicazione della direttiva, sia in materia ambientale che di salute e sicurezza. Anche a seguito della pubblicazione dello schema di decreto correttivo, dopo l’esame del consiglio dei Ministri, lo scorso settembre abbiamo definito un posizionamento che abbiamo trasmesso ai Ministeri evidenziando incongruenze ed avanzando proposte.

Il decreto correttivo interviene sul d.lgs. n. 101 del 2020, con ben 74 articoli.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, si segnala l’articolo 9, che opera modifiche all’art. 26 del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente, prevedendo che le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della disposizione in parola sono espressamente riportate nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis della Parte II del Codice dell’Ambiente, nei casi in cui è prevista.

Il Capo IV opera modifiche al titolo VII del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi, introducendo misure relative alla notifica di pratica (art. 15) e ai casi di esonero dall’obbligo di notifica (art. 16), che prevede un’ipotesi valida per l’obbligo a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori modifiche interessano il registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 17); il nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (art. 18); l’interpretazione autentica dell’art. 54 del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo all’allontanamento dal regime autorizzatorio (che s’interpreta nel senso che la disciplina da esso prevista si applica anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive che provengono dalle attività di cui al Titolo IX) (art. 19); la correzione di un riferimento alle autorità competenti per quel che riguarda la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (art. 20).

Si segnala, inoltre, all’art. 51 (Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), la soppressione del riferimento al settore industriale delle cartiere, relativamente alla manutenzione delle tubazioni. A questo proposito, infatti, Confindustria aveva manifestato la possibilità di incorrere in un potenziale caso di “gold plating”, non essendo tale previsione riportata dal rispettivo allegato VI della Direttiva EURATOM.

Il Capo XIII opera modifiche al Codice dell’Ambiente, relativamente alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 71), prevedendo l’inserimento di un comma 8-bis all’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152 del 2006, per cui per le pratiche assoggettate al d.lgs. n. 101 del 2020 il Prefetto trasmette i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente riportate nell’autorizzazione e ad esse sono armonizzate le condizioni ivi previste.

Il Capo XIV, opera modifiche alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) e semplificazioni, prevedendo all’art. 72 modifiche da apportare all’art. 3 3 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale. L’art.3 prevede che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo  o  all’aggiornamento di specifici  titoli abilitativi fra i quali,  a seguito della modifica apportata, è inserita anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente – ex art. 26 del d.lgs. n. 101 del 2020 – e la notifica di Pratica con sorgenti naturali  di  radiazioni, ex art. 24 del d.lgs. n. 101 del 2020.

In riferimento al tema della salute e sicurezza, segnaliamo le principali modifiche.

È prevista la modifica del capo I, sezione II del Dlgs 101/2020 relativo alla protezione dell’esposizione da radon nei luoghi di lavoro. In particolare l’articolo 5 modifica l’articolo 17 del Dlgs 101/2020, relativo agli obblighi dell’esercente e vengono introdotte relative sanzioni (articolo 41 del decreto in esame). In particolare viene introdotto un nuovo comma 1-bis, al fine di tenere conto delle obiezioni contenute nota della Commissione europea, il quale prevede che (fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1) nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall’individuazione delle aree prioritarie da parte delle Regioni (di cui all’articolo 11 comma 3).

Il decreto correttivo introduce anche una definizione di lavoro sotterraneo, all’art. 1 che modifica l’art. 7, comma 1, del Dlgs 101/2020 inserendo un nuovo punto 86 – bis)  che seppur ripresa dalle “Linee guida per le misure di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro sotterranei”, adottate il 6 febbraio 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, potrebbe risultare critica.

Il decreto prevede, inoltre, la modifica del titolo XI relativo all’esposizione dei lavoratori. Gli articoli 23 e 24 modificano gli articoli 110 e 111 del Dlgs 101/2020 relativi rispettivamente alla formazione dei dirigenti e preposti e dei lavoratori, ai fini sia di chiarire che la formazione prevista dal decreto in esame integra quella prevista dal Dlgs 81/08, sia di variare la periodicità da triennale a quinquennale. Questo al duplice scopo di fissare una frequenza di formazione allineata con il Dlgs 81/08 e di eliminare una incongruenza nella formazione dei lavoratori (nel testo era prevista, infatti, in taluni casi una periodicità triennale ed in altri quinquennale, nel caso di sorgenti sigillate ad alta attività).

Gli articoli 27 e 28 operano modifiche agli articoli 129 e 130 del Dlgs 101/2020 relativi all’abilitazione e attribuzioni dell’esperto di radioprotezione al fine di fornire chiarimenti sul grado di abilitazione e modificare la durata minima dell’aggiornamento da 100 a 60 ore ogni tre anni).

L’articolo 44 modifica, infine, l’articolo 211 del Dlgs 101/2020 introducendo una nuova sanzione, per violazione dell’obbligo di cui all’articolo 109, comma 9 (anche questo modificato dal decreto in esame all’articolo 22), relativo alla trasmissione, da parte dei datori di lavoro, all’archivio nazionale dei lavoratori esposti (articolo 126), istituito presso il Ministero del lavoro, dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti.