Si allega il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 13185/2021 del 15 gennaio 2021, “Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative”.
L’atteso provvedimento attuativo contiene le modalità applicative dell’imposta sui servizi digitali (c.d. web tax), indicando i soggetti passivi dell’imposta tenuti a rilevare mensilmente sia le informazioni sui ricavi imponibili sia gli elementi quantitativi mensili, che devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta”. Il provvedimento individua i servizi digitali esclusi dall’ambito oggettivo, nonché indica le modalità di versamento dell’imposta e le modalità di richiesta del rimborso in caso di eccedenze di versamento.
Il provvedimento è composto da dieci paragrafi riguardanti:
- definizioni
- ambito applicativo ed esclusioni;
- base imponibile e determinazione dell’imposta;
- criteri di collegamento con il territorio dello Stato;
- versamento dell’imposta;
- adempimenti dichiarativi;
- obblighi strumentali;
- obblighi contabili;
- responsabilità del soggetto residente appartenente ad un gruppo;
- rimborsi.
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Si riportano di seguito le motivazioni illustrative del provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un’imposta con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. La disciplina italiana si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell’ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (in ambito OCSE).
L’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato parzialmente l’impianto normativo in commento, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione del comma 45 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – che demandava ad all’emanazione di un apposito decreto ministeriale l’applicazione della normativa in esame – mentre ha lasciato inalterato il comma 46, che rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali.
Il provvedimento, dando attuazione al citato articolo 1, comma 46, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, inizia con il prevedere, al paragrafo 1, la definizione di “imposta” (lettera a), “soggetti passivi dell’imposta” (lettera b), “contenuto digitale” (lettera c), “gruppo” (lettera d), “soggetti passivi non residenti tenuti all’identificazione” (lettera e), “soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo” (lettera f), “interfaccia digitale” e “interfaccia digitale multilaterale” (lettera g), “servizi digitali” (lettera h), “ricavi imponibili” (lettera i), “utente” (lettera j), “pubblicità mirata” (lettera k), “veicolazione” (lettera l), “società designata” (lettera m).
Il paragrafo 2 individua l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi.
Il paragrafo 3 regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali.
Il paragrafo 4 individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato.
Il paragrafo 5 riguarda il versamento dell’imposta. In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre i codici tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo paragrafo 6 attiene agli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell’imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni. In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.
Il paragrafo 7 regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali. Nello specifico, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l’attribuzione all’Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
Il paragrafo 8 del provvedimento disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta.
Il paragrafo 9 del provvedimento disciplina la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo.
Infine, in relazione ai rimborsi, il paragrafo 10 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Viene, altresì, chiarito che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it , entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.