Il disegno di legge A.C n. 924, “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, è all’esame in sede referente delle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Lavoro) della Camera dei deputati.
Link al disegno di legge A.C. n. 924:
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/stampati/pdf/18PDL0021270.pdf
Il 17 luglio le predette Commissioni riunite Finanze e Lavoro svolgono le audizioni di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e, successivamente, di Rete Imprese Italia e Assolavoro. Il 18 luglio sarà audita Confindustria, mentre il 19 luglio sarà la volta del Presidente dell’Inps, Tito Boeri.
Il decreto-legge n. 87 del 2018 contiene misure che:
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modificano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo;
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differiscono il termine di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali;
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pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese;
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vietano la pubblicità su giochi e scommesse e innalzano la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco;
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ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico;
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ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment).
Le misure in tema di lavoro
Gli articoli da 1 a 3 contengono misure volte al contrasto al precariato, intervenendo in materia di contratti a termine (articolo 1), di contratti di somministrazione a tempo determinato (articolo 2) nonché in materia di licenziamento illegittimo (articolo 3). Più specificamente:
- si modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti e ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l’impugnazione del contratto medesimo. Tali modifiche si applicano ai contratti stipulati successivamente al 14 luglio 2018, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Sono esclusi dalle modifiche i contratti di lavoro a termine stipulati dalle pubbliche amministrazioni;
- si dispone l’applicazione, ai contratti di somministrazione a tempo determinato, di alcune norme sui contratti a termine, in precedenza escluse;
- si modificano i limiti minimi e massimi dell’indennità di licenziamento illegittimo, incrementando, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine.
Disposizioni in materia di diplomati magistrali
Con l’articolo 4 si concedono al Ministero dell’Università e della Ricerca 120 giorni di tempo per dare esecuzione a ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.
La disposizione interviene per dilazionare nel tempo l’esecuzione delle sentenze che dovessero adeguarsi alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato, nello scorso dicembre, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.
Limiti alla delocalizzazione delle imprese
L’articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi. Le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato in relazione all’effettuazione di investimenti produttivi, decadono dal beneficio in caso di delocalizzazione dell’attività economica (anche in parte) in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
L’articolo 6 prevede la decadenza da specifici benefici per le imprese – italiane ed estere, ma operanti nel territorio italiano – che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali.
L’articolo 7 subordina l’applicazione dell’iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l’agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
L’articolo 8 esclude dal credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (previsto dal decreto-legge n. 145 del 2013) taluni costi di acquisto – anche in licenza d’uso – di beni immateriali connessi ad operazioni infragruppo: in particolare, si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Norme in materia di giochi
L’articolo 9, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo; per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data. La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione. Viene innalzata, infine, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per provvedere agli oneri derivanti dall’articolo.
Adempimenti dei contribuenti
L’articolo 10 contiene disposizioni finalizzate a modificare l’istituto dell’accertamento sintetico del reddito complessivo (cd redditometro), introducendo il parere dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Contestualmente viene abrogato il decreto ministeriale contenente gli elementi indicativi necessari per effettuare l’accertamento.
L’articolo 11 reca disposizioni sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA. Esso stabilisce che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 (in applicazione dell’art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010), bensì entro il 28 febbraio 2019. Qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati al 30 settembre per il primo semestre, al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
L’articolo 12 prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, per i compensi dei professionisti).
Disciplina dello sport dilettantistico
L’articolo 13 sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali introdotte dalla medesima legge. Inoltre, istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. Infine, ripristina la normativa in materia di uso e gestione di impianti sportivi vigente prima delle novità introdotte dalla stessa legge di bilancio 2018.
Fondo per interventi strutturali di politica economica ed entrata in vigore del provvedimento
L’articolo 14 reca, al comma 1, l’incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, al comma 2, la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge in esame. Il comma 3 dispone che l’INPS provveda al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate derivanti dagli articoli 1, 2 e 3.
L’articolo 15 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 14 luglio 2018.
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Per ulteriori approfondimenti si allega il dossier curato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica del 16 luglio 2018 sul decreto-legge n. 87 del 2018 – atto Camera n. 924.