Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022, “Fondo di integrazione salariale. Informazione e consultazione sindacale (articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015) pagamento diretto (articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015) e causali di accesso. Semplificazioni procedurali”.

Nell’ottica di una semplificazione delle modalità di presentazione dell’istanza per l’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, si rende possibile, in via transitoria ed eccezionale fino al 31 marzo 2022, atteso anche l’attuale contesto emergenziale, presentare l’istanza all’INPS secondo modalità semplificate, al fine di assicurare, in condizioni di parità, tutele e sostegno al reddito ai lavoratori nell’ottica della loro massima effettività. Il Ministero nella circolare afferma, pertanto, che la domanda di integrazione salariale può essere presentata anche in assenza della attestazione dell’avvenuto espletamento, in via preventiva, dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.

Si allega la circolare n. 3 del 16 febbraio 2022.