Lo scorso mercoledì 11 maggio la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva (in allegato) avente ad oggetto un meccanismo di incentivo alla patrimonializzazione delle società, solo in parte simile alla nostra ACE, denominato Debt-Equity Bias Reduction Allowance (DEBRA).

Maggiori informazioni sono disponibili sulla relativa pagina web.

L’obiettivo della Commissione è di stimolare maggiormente il ricorso al capitale di rischio rispetto a quello di debito da parte delle imprese europee.

A tale riguardo, si riportano di seguito, in sintesi, i principali aspetti del DEBRA:

– è riconosciuta la deducibilità, per 10 periodi d’imposta consecutivi, di un importo determinato in base all’incremento del Patrimonio Netto (allowance on equity) fino al limite del 30% dell’EBITDA;

– è possibile riportare in avanti l’eccedenza dell’allowance on equity non utilizzato per incapienza del reddito, senza limiti di tempo;è possibile riportare in avanti l’eccedenza dell’allowance on equity rispetto alla soglia del 30% dell’EBITDA per un massimo di 5 periodi d’imposta;

– la base di calcolo dell’allowance on equity è data dall’incremento del Patrimonio Netto rispetto a quello dell’esercizio precedente moltiplicato per il notional interest rate;il notional interest rate è pari alla somma del tasso di interesse privo di rischio decennale e di un ulteriore tasso dell’1% (1,5% per le PMI);

– è previsto un meccanismo di recupero della deduzione nel caso in cui nei 10 anni successivi vi sia un decremento del Patrimonio Netto non ascrivibile a perdite o altri obblighi legali;

– sono stabilite alcune regole anti-abuso al fine di evitare duplicazioni del beneficio (es. conferimenti a catena);viene introdotta una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, in base alla quale l’eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile fino all’85% di detto importo;

– il suddetto limite si applica in concorrenza con quello previsto dall’art. 4 della Direttiva ATAD, seppure in via prioritaria; qualora il limite previsto dalla Direttiva DEBRA risulti maggiore rispetto a quello derivante dalla Direttiva ATAD, si applica quest’ultimo e la differenza tra i due limiti di deducibilità può essere riportata in avanti.

La direttiva dovrebbe essere implementata entro il 2023 e dovrebbe entrare in vigore dal 2024. Ai Paesi che prevedono misure analoghe alla data di entrata in vigore della direttiva (potrebbe essere il caso dell’Italia) è consentito differirne gli effetti per un periodo di 10 anni a partire dal 2024.

Invitiamo chi fosse interessato a condividere eventuali commenti preliminari scrivendo a info@assosoftware.it.