Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Si allega il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2018.
Si riporta di seguito quanto riportato nel comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2017, in occasione dell’approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri.
“Il decreto recepisce la direttiva dell’Unione europea sui servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta PSD 2 – Payment Services Directive) e adegua la normativa nazionale al regolamento Ue relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (cosiddetto IFR – Interchange Fees Regulation).
La direttiva definisce un insieme completo di norme relative ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) e agli utenti, al fine di garantire maggiore efficienza, possibilità di scelta e trasparenza nell’offerta di servizi di pagamento, rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato a livello Ue.
Il regolamento mira ad accrescere il livello di trasparenza, concorrenza e d’integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento, fissando un limite alle commissioni interbancarie applicate in relazione ai pagamenti basati su carte di pagamento: per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell’operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell’operazione. Inoltre il decreto stabilisce requisiti tecnici e regole commerciali uniformi, allo scopo di rafforzare l’armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.
Nello specifico, il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento (i titolari dei conti), che beneficeranno, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati: viene ridotta da 150 a 50 euro la franchigia massima a carico degli utenti. Per promuovere la diffusione di strumenti di pagamento elettronici, si conferma il divieto di applicare un sovrapprezzo per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento (cd. divieto di surcharge).
Relativamente alle commissioni interbancarie per le sole “operazioni nazionali” tramite carte di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti ad applicare, per tutti i tipi di carte, commissioni di importo ridotto per i pagamenti fino a 5 euro rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore, così da promuovere l’utilizzo delle carte anche per cifre molto basse. Inoltre, per quanto riguarda le sole “operazioni nazionali” tramite carta di debito, in via transitoria (fino al dicembre 2020), i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore all’equivalente dello 0,2% calcolato sul valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali tramite carta di debito all’interno di ciascuno schema di carta di pagamento.
Inoltre, vengono meglio precisati, secondo gli appositi criteri armonizzati Ue di cui alla PSD 2, i casi di esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui servizi di pagamento, ad esempio per gli strumenti a “spendibilità limitata” (in relazione alla limitatezza delle reti commerciali in cui sono utilizzabili, alla gamma molto limitata di beni e servizi o agli specifici scopi sociali). Viene inoltre chiarita la possibilità di utilizzare il conto o credito telefonico anche per operazioni di pagamento effettuate nel quadro di un’attività di beneficenza oppure per l’acquisto di biglietti relativi a servizi di diversa natura (nel limite di spesa di 50 euro per singola operazione e comunque di 300 euro mensili).
Per quanto riguarda i controlli, il decreto designa quali autorità nazionali competenti ad assicurare l’osservanza delle relative disposizioni di attuazione della direttiva e del Regolamento la Banca d’Italia e, per alcune specifiche disposizioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine, è aggiornata l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, distinguendo tra quelle applicabili alle società o agli enti e quelle applicabile alle persone fisiche.”.