Si allega la nota n. 32 del 15 febbraio 2018, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12 del 1979 – istituzione portale.

La nota afferma che i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili che svolgono, per conto dei datori di lavoro, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro competenti attraverso una nuova procedura. A tal fine è stata predisposta un’apposita modulistica finalizzata alla creazione di una banca dati che raccoglierà tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’articolo 1 della 11 gennaio 1979, n. 12, “Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”. Le comunicazioni potranno essere trasmesse a partire dal 1° marzo 2018.