Facendo seguito alla comunicazione con la quale abbiamo dato notizia della condivisione del Protocollo nazionale sul lavoro agile, riteniamo opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sui numerosi profili in materia di salute e sicurezza che ne connotano le particolari modalità di svolgimento.

Il perdurare della pandemia e dell’applicazione dei Protocolli di sicurezza impone di considerare il lavoro agile ancora come modalità straordinaria ed emergenziale, quindi quale strumento unilaterale di gestione del rischio.

In ogni caso, il lavoro agile, anche quando la fase emergenziale terminerà, manterrà quelle caratteristiche che lo differenziano notevolmente dal lavoro all’interno del luogo di lavoro e che esaltano la responsabilizzazione del lavoratore.

Su queste ci siamo soffermati, evidenziando come il Protocollo aiuti in molti punti a dirimere questioni assai delicate che la legge n. 81 del 2017 non ha ritenuto di chiarire.

In particolare, la questione della delimitazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del lavoratore e quella relativa ai profili assicurativi per gli infortuni e le malattie professionali, che evidenzia l’importanza della scelta di un luogo idoneo e sicuro per l’esecuzione della prestazione lavorativa agile.

Trovate in allegato la nota illustrativa.