A cura dell’avv. Marchetti e dell’avv. Passarello inviamo questa  nota sul d.lgs. n.104/2022, con i relativi allegati, a seguito del webinar di Confidnustria tenuto con il Prof. Maresca e l’avv. D’Onofrio.

Confindustria specifica che sono ancora in attesa di indicazioni da parte del Ministero del Lavoro con il quale contano di poter avviare un’interlocuzione.

——————

Dopo ulteriori riflessioni avviate a seguito del webinar di giovedì 8 u.s., vi inoltriamo una bozza dei documenti che sono stati mostrati nel corso dello stesso, con alcune modifiche.

Questi documenti vanno intesi come ipotesi di lavoro, dato che ancora non si hanno orientamenti interpretativi elaborati da parte del Ministero del Lavoro.

Il primo documento allegato indica ciò che dovrebbe essere il contenuto del contratto individuale vero e proprio e ciò che, invece, sarebbe oggetto dell’informativa da consegnare al lavoratore per adempiere agli obblighi previsti dal d. lgs. n. 104/2022.

Dunque si tratta di un documento “orientativo” e “operativo” che ha la sola finalità di aiutarvi a chiarire ciò che le imprese dovrebbero fare. In altre parole è un documento che non è finalizzato alla pubblicazione.

Troverete, nella parte degli “elementi da inserire nell’informativa”, anche delle sintetiche indicazioni in rosso su come redigere l’informativa stessa.

Il secondo documento che vi inviamo è una proposta di fac simile che potrebbe essere “adottata” dalle ns. categorie ed è volto a dare pieno adempimento alle informative richieste dal d. lgs. n. 104/2022.

In altre parole questo documento dovrebbe costituire la base dell’informativa che le singole categorie avranno il compito di completare con i relativi rinvii agli articoli del loro ccnl e le imprese con i rinvii agli eventuali contratti aziendali, contratti di cui l’impresa dovrà conservare la prova dell’avvenuta consegna al lavoratore o della messa a disposizione dei contenuti con modalità informatiche.

Alcuni chiarimenti su questo secondo documento:

  1. anzitutto confermiamo che, a nostro avviso, le informazioni da dare sono quelle che traggono origine dalla normativa contrattuale collettiva applicata in azienda e non dalla legge;
  2. in secondo luogo, abbiamo “ripensato” il documento, rispetto alla versione mostrata durante il webinar, eliminando tutti i riferimenti ai diritti di natura sindacale perché, avendo tenuto conto di alcune osservazioni pervenuteci, ci siamo convinti che, a rigore, il d. lgs. n.104/2022 non fa riferimento ad essi e che farli rientrare nella categoria dei “congedi” costituirebbe, obiettivamente, una forzatura interpretativa. Ciò non toglie che l’interpretazione del Ministero del lavoro potrebbe risultare differente;
  3. In base al principio esposto nella lettera a) che precede, abbiamo elencato una serie di voci alle quali, come detto, andrebbe fatto seguire, nella colonna dedicata, l’indicazione degli articoli del ccnl e, ove vi sia, della contrattazione aziendale;
  4. sul congedo matrimoniale abbiamo ritenuto più opportuno inserirlo, stante l’origine in parte normativa e in parte contrattuale;
  5. abbiamo aggiunto, alla formazione erogata dal datore, anche la voce del diritto allo studio che la legge enuncia ma la cui concreta declinazione è affidata alla contrattazione;
  6. su malattia e infortunio nutriamo il fondato dubbio che debbano essere inseriti specificamente, tanto più che è, invece, esplicitamente prevista l’informativa sugli enti ed istituti che erogano forme di protezione sociale e la cui disciplina, d’altro lato, non potrebbero essere, a rigore, ricondotta alla categoria dei “congedi”. Ma data la possibilità che esistano trattamenti contrattuali migliorativi e che, nell’industria, per gli impiegati, la copertura dell’evento malattia è interamente a carico del datore di lavoro, riteniamo consigliabile l’inserzione di entrambe le voci.
Contenuti da inserire nel contratto individuale e contenuti da inserire ne~.docxFac simile allegato contratto individuale.docx