Vi inviamo il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022) che individua i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalle gare di appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, di cui all’articolo 80, comma 4, quinto periodo DLGS n. 50/2016 (cd. Codice degli appalti).
Nel Decreto si precisa che si qualifica come “grave violazione” l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse (derivanti dalla notifica di atti impositivi e di cartelle di pagamento) per un importo pari o superiore al 10% del valore dell’appalto (sono esclusi dal calcolo gli interessi e le relative sanzioni).
Regole specifiche di determinazione della soglia di gravità sono state dettate nel caso di appalti suddivisi in lotti, ovvero aggiudicati a consorzi o raggruppamenti temporanei di impresa (RTI).
Non rilevano le violazioni fiscali di importo inferiore a 35.000 euro.
Si intendono “non definitivamente accertate” le violazioni fiscali per le quali siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Non si tiene conto delle violazioni ad obblighi di pagamento per le quali il contribuente abbia ottenuto una sentenza favorevole ovvero la sospensione giurisdizionale o amministrativa.
Vi rinviamo per maggiori approfondimenti alla pubblicazione della relazione illustrativa al presente decreto (al momento non disponibile).
Per un utile confronto Vi alleghiamo anche le osservazioni che Confindustria, insieme ad ABI, aveva inoltrato lo scorso luglio ai Ministeri competenti quale contributo per la redazione del presente decreto.