E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 ottobre 2021 il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021, “Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività”.

Il decreto definisce, ai sensi dell’art. 1, comma 123, della legge n. 160 del 2019, le modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole» di cui al medesimo art. 1, comma 123, destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell’attività.

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 17 del regolamento ABER (regolamento UE n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili di cui all’art. 7, ovvero del 40 per cento nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232 del 2016.

Le agevolazioni di cui al decreto sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000,00 per soggetto beneficiario.

Si allega il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2021.