Emergenza epidemiologica da COVID-19: DPCM 11 marzo 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”

Il provvedimento prevede

·         la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Chiusura dei mercati, salvo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;

·         la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante sulla rete stradale, autostradale e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;

·         la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle contenute nell’allegato 2;

·         restano garantiti i servizi bancari finanziari, assicurativi e l’attività nel settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

·         che il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per ridurre e sopprimere i servizi. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo;

·         che le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

·         la raccomandazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, che siano incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, che assumano protocolli di sicurezza anti-contagio con adozione di strumenti di protezione individuale e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

·         la raccomandazione per le sole attività produttive della limitazione al massimo degli spostamenti nei siti e il contingentato accesso agli spazi comuni;

·         la promozione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

·         per tutte le attività non sospese l’invito al massimo utilizzo della modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.